Contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche TI

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.01.2023 fino al 31.12.2023
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2023 fino al 31.12.2023
Ultime modifiche
Aumento dei salari minimi a partire dal 1° gennaio 2023
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Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
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Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
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È applicabile al Cantone Ticino

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
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Il contratto è applicabile alle aziende del settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche.

Articolo 1

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
11477

Il contratto è applicabile alle aziende del settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche.

Articolo 1

Informazioni organo paritetico
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Salari / salari minimi
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Categoria Qualificazione Salario orario minimo di base
Personale non qualificato   CHF 19.00
CHF 19.501
Personale qualificato   CHF 21.35
Impiegati di commercio impiegato generico CHF 20.06
impiegato operativo CHF 21.67
impiegato responsabile CHF 24.64


1 salario in vigore a partire dal 1° dicembre 2021 in seguito all’applicazione della legge sul salario minimo dell’11 dicembre 2019.

Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articoli 2.1 – 2.2

Aumento salariale
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I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.

Articolo 3

Vacanze
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Nel caso di modalità retributiva orario, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33% per 4 settimane di vacanza
  • 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2.3

Giorni festivi retribuiti
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Nel caso di modalità retributiva orario, al salario orario di base va aggiunto la seguente indennità:

  • 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2.3

Organi paritetici
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Quartiere Piazza
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www4.ti.ch

 

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Versioni archiviate
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
3.12111 29.12.2022 01.01.2023
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
2.11477 01.07.2021 01.07.2021