Contratto normale di lavoro per il settore delle attività di imballaggio TI

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.01.2022 fino al 31.12.2022
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2022 fino al 31.12.2022
Ultime modifiche
Adeguamento salariale a partire dal 1° gennaio 2022 per il personale qualificato
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Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
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Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
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E applicabile al Cantone Ticino.

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
11450

Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività di imballaggio.

Articolo 1

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
11450

Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività di imballaggio.

Articolo 1

Informazioni organo paritetico
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

 

Salari / salari minimi
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Salari orari minimi di base:

Categoria Funzione salario minimo orario
Personale non qualificato   CHF 19.–
Personale qualificato   CHF 20.–
Impiegati di commercio Impiegato generico CHF 20.06
Impiegato operativo CHF 21.67
Impiegato responsabile CHF 24.64


Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2

Aumento salariale
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I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.

Articolo 3

Vacanze
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33% per 4 settimane di vacanza
  • 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2.3

Giorni festivi retribuiti
11450

Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2.3

Organi paritetici
11450
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Nessuna informazione disponibile
Versioni archiviate
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
3.11597 29.12.2021 01.01.2022
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
2.11450 25.11.2021 01.12.2021
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
1.10212 06.03.2020 06.03.2020