Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie TI
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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro:
a partire dal 01.01.2023
fino al 31.12.2023
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2023 fino al 31.12.2023
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2023 fino al 31.12.2023
Ultime modifiche
Aumento dei salari minimi a partire dal 1° gennaio 2023Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
È applicabile al Cantone Ticino
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio nelle fiduciarie.
Articolo 1
Articolo 1
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio nelle fiduciarie.
Articolo 1
Articolo 1
Informazioni organo paritetico
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro
Salari / salari minimi
| Categoria | Salario orario minimo di base |
|---|---|
| Impiegato generico | CHF 20.06 |
| Impiegato operativo | CHF 21.67 |
| Impiegato responsabile | CHF 24.64 |
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articolo 2.1 e 2.2
Aumento salariale
I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del Contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese o al rincaro, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.
Articolo 3
Articolo 3
Vacanze
Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
- 8.33% per 4 settimane di vacanza
- 10.64% per 5 settimane di vacanza
Articolo 2.3
Giorni festivi retribuiti
Al salario orario di base viene aggiunto la seguente indennità:
- 3,6% per 9 giorni festivi
Articolo 2.3
Organi paritetici
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro
Documenti
Link
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